VITA INDIPENDENTE. Emanate le linee guida progetti inclusione persone con disabilità

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018 – Linee guida per la presentazione dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018.
 
In sintesi:
Il finanziamento è sostenuto da 15 milioni di euro stanziati dal Ministero del Lavoro, risorse derivanti dal Fondo per le non autosufficienze ai sensi del DPCM 12 dicembre 2018. Dovranno essere almeno 187 le proposte finanziabili, con l’ammontare per singolo ambito territoriale che non dovrà superare gli 80.000 euro.
Ogni Regione dispone di più ambiti territoriali stabiliti sul dato della popolazione regionale residente nella fascia d’età 18-64 anni al 1° gennaio 2018. Si va dal singolo ambito di Valle d’Aosta e Molise ai 25 ambiti della Lombardia, 19 di Lazio e Sicilia. Le Regioni possono comunque segnalare ambiti in numero maggiore che potranno essere finanziati nel caso in cui non venissero assegnate tutte le risorse disponibili.
Non potranno essere ammessi gli ambiti territoriali che dovranno ancora avviare le attività da annualità 2017.
Ogni progetto finanziato sarà sostenuto fino all’80% della spesa.  “Per quel che riguarda le azioni di sistema, l’eventuale finanziamento non può oltrepassare il 15% dell’ammontare del valore del progetto. Per azioni di sistema, ai fini delle presenti Linee Guida, si intendono esclusivamente:
a) il supporto alle Agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari;
b) la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia;
c) la formazione rivolta all’assistente personale”.
I progetti dovranno durare 12 mesi, con eventuali proroghe stabilite dopo segnalazione di cause e cronoprogramma aggiornato.
Scadenza per invio proposte è il 28 febbraio 2019. Le altri fasi sono: valutazione proposte 22 marzo; 29 marzo pubblicazione ambiti ammessi; 19 aprile protocollo d’intesa. Maggio 2019 inizio delle attività.
Allegato: LINEE GUIDA DD-N669-28-12-2018
 
Punti più salienti da attenzionare:

  1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la Linea 2 del Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità adottato con DPR 12 ottobre 2017, Le Linee chiariscono che per “vita indipendente” deve intendersi la possibilità per tutte le persone con disabilità, indipendentemente quindi dalla tipologia di essa (fisica, sensoriale, intellettiva e/o relazionale), di vivere la propria vita come qualunque altra persona, con un proprio progetto di vita, calibrato in base alle specifiche esigenze del caso. A tal proposito, nelle Linee citate si chiarisce che “non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata”.
  2. Di conseguenza si chiarisce ulteriormente che “è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi la rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione d’origine”. Ciò porta a ritenere che anche le persone con disabilità sottoposte a misure di protezione giuridica possano accedere alla “vita indipendente” anche solo per sviluppare percorsi di autonomia pure all’interno della famiglia ed abitazione di origine.
  3. Gli interventi finanziabili non sono limitati alla c.d. “assistenza indiretta”, ossia al contributo per un assistente personale, ma possono riguardare anche il supporto alla domiciliarità e percorsi di autonomia personale per l’inclusione sociale e relazionale, a supporto dei quali si può anche (ma non necessariamente) impiegare l’assistente personale.
  4. Infatti, le Regioni dovranno indicare al Ministero per quali di queste aree di intervento (e in che percentuali rispetto al piano economico) gli Ambiti Territoriali intendano seguire una progettualità di “vita indipendente”:
  • Assistenza personale (presso domicilio familiare; a supporto dell’housing o co-housing; a sostegno dell’attività di inclusione e relazione; per il trasporto sociale o per altro):
  • Abitare in autonomia;
  • Inclusione sociale e relazionale;
  • Trasporto sociale;
  • Domotica;
  • Azioni di sistema (finanziabili entro il 15% dell’intero budget), quali formazione del personale da impiegare nell’assistenza e sostegno e costituzione di Agenzie per la Vita Indipendente (volte alla consulenza e collaborazione nella predisposizione e monitoraggio del progetto individuale di vita indipendente del singolo).
  1. Tali proposte progettuali dovranno essere coerenti con i progetti individuali delle persone con disabilità beneficiarie di tale sostegno, dovendosi quindi necessariamente strutturare delle equipe per la valutazione multidimensionale che, con la partecipazione attiva e da protagonista della singola persona con disabilità, considerando altresì i suoi desideri ed aspettative, siano in grado di supportare la stessa nella costruzione di un progetto che individui gli opportuni sostegni e supporti, anche in coerenza con quanto già istituzionalmente ed ordinariamente posto in essere (per es. prestazioni socio-sanitarie, ecc).
  2. Con tale valutazione multidimensionale quindi occorre verificare il c.d. “budget di progetto”, ossia l’individuazione dei sostegni in atto, nonché attraverso l’analisi dei contesti entro cui individuare le piste di intervento, delle risorse, formali ed informali, di tipo economico, umano, professionale, strumentale, tecnologico presenti negli stessi e/o da attivare affinché si dia concretezza al progetto ed al perseguimento degli obiettivi in esso indicati., secondo percorsi che abbiano la garanzia di essere promossi e sostenuti.
  3. La partecipazione alla costruzione del progetto di vita indipendente deve essere garantito a tutte le persone con disabilità, senza limitazione alcuna, dovendo le equipe adottare “strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte” e, quindi, a garantire la possibilità di autodeterminazione, seppur supportato anche con una figura di riferimento (tutore, AdS), delle stesse.
  4. Gli interventi finanziati con risorse a valere su tale linea di intervento si dovranno necessariamente coordinare e connotare come coerenti e funzionali, in generale e per i singoli casi, rispetto agli altri interventi già previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali per esempio quelli previsti dalla Legge n. 112/2016, evitando quindi di finanziare, anche in parte, interventi e servizi “tradizionali” (da garantire con le ordinarie misure di supporto e sostegno) se non nel caso in cui le equipe multiprofessionali li giudichino indispensabili per garantire la sostenibilità del progetto individuale ed i servizi che di regola dovrebbero essere garantiti con altre risorse siano insufficienti o inesistenti.
  5. Tra l’altro, la chiara ricostruzione del contesto e del cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione Onu del 2006, efficacemente svolta dal Ministero induce anche a chiedere che le Regioni, che hanno già previsto una normativa o prassi amministrativa sulla “vita indipendente” non in linea con tutto ciò, intervengano per coordinarsi con gli interventi di tipo statale.
  6. Occorre, quindi, che gli Ambiti Territoriali per i quali le Regioni vogliono presentare una progettualità di vita indipendente per accedere al finanziamento statale, siano infrastrutturati in maniera tale da assicurare i punti sub. 5 e 6, pena la non ammissibilità della loro richiesta
  7. Occorre comunque considerare che anche gli enti del terzo settore, operanti sui vari territori, possano mettere a disposizione il proprio know how per la costruzione di un progetto individuale di vita indipendente (vedasi, per esempio, sistemi di valutazione multidimensionale e progettazione individuale, quali “Matrici Ecologiche 2.0”, linguaggio ad alta comprensibilità etc., ecc.), integrandosi pienamente con i centri/agenzie per la vita indipendente e consulenza alla pari che, laddove presenti, hanno rappresentato e rappresentano esempi di buone e prassi.
  8. In ogni caso, nella costruzione della proposta progettuale le Regioni devono garantire l’assoluta concertazione in termini di co – programmazione con le organizzazioni di persone con disabilità e dei loro familiari maggiormente rappresentative o direttamente o tramite le reti a cui aderiscono, sia che si presenti un progetto unico regionale (con una concertazione centrale) sia che si presenti un’adesione con più proposte progettuali dei vari Ambiti (con una concertazione sia a livello di Ambito sia a livello centrale). A tal fine si ritiene che le nostre reti abbiano tutta la legittimazione a sedersi a tali tavoli, avendo cura di coordinarsi tra di esse.

Si auspica che ognuno dei destinatari si attivi per richiedere con tempestività di partecipare ai Tavoli di co-programmazione e/o di informare le associazioni aderenti, interessate al tema sull’opportunità offerta dal bando in oggetto.
Si ribadisce che il termine per presentare i progetti da parte delle regioni è fissato al 28febbraio p.v., evidenziando altresì che non potranno essere ammessi ai finanziamenti quegli ambiti territoriali che alla data di presentazione delle proposte da parte delle regioni, non abbiamo almeno formalmente avviato le attività riferite all’annualità 2017.

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