I Livelli essenziali di assistenza (LEA)

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).
Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.
Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta. Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
  • descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
  • ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete.

Consulta le slides: “I nuovi Livelli essenziali di assistenza” (pdf), a cura della Direzione generale della programmazione sanitaria.

Tre grandi Livelli

Il DPCM individua tre grandi Livelli:

  • Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; in particolare:
    • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
    • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
    • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    • salute animale e igiene urbana veterinaria;
    • sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori;
    • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
    • attività medico legali per finalità pubbliche.
  • Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
    • assistenza sanitaria di base;
    • emergenza sanitaria territoriale;
    • assistenza farmaceutica;
    • assistenza integrativa;
    • assistenza specialistica ambulatoriale;
    • assistenza protesica;
    • assistenza termale;
    • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
    • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
  • Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività:
    • pronto soccorso;
    • ricovero ordinario per acuti;
    • day surgery;
    • day hospital;
    • riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
    • attività trasfusionali;
    • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
    • centri antiveleni (CAV).

Nel testo del DPCM il capo IV è dedicato specificatamente all’Assistenza sociosanitaria, il Capo VI è dedicato all’Assistenza specifica a particolari categorie.
Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA,utilizzando risorse proprie.

Aggiornamento e monitoraggio dei Lea

Per garantire l’aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, costituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016 e parzialmente modificata con decreto ministeriale 17 ottobre 2016 e 10 febbraio 2017.
Inoltre, con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005 è stato istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, cui è affidato il compito di verificare l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.
Fonte: www.salute.gov.it

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