Disabilità: istituito il Garante nazionale dei diritti

Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio scorso, in attuazione della Legge n. 227/2021 ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le dichiarazioni del Ministro Locatelli

L’istituzione del Garante Nazionale per le persone con disabilità è il secondo decreto attuativo della Legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al governo in materia di disabilità, ed è un altro segnale concreto di questo Governo per le persone con disabilità e le loro famiglie”. Lo afferma in una nota il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al termine del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023. “Si tratta di una figura fondamentale – spiega il Ministro Locatelli – che promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità, dispone di autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e non ha vincolo di subordinazione”.
Il Garante ha la facoltà di formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate – aggiunge il Ministro -. Può emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni individuate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Per esempio, nei casi di mancato adeguamento a quanto previsto nei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra barriera che impedisca alle persone con disabilità di poter accedere agli edifici pubblici e aperti al pubblico o che ne limiti la fruizione in modo significativo, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere stesse, vigilando sui relativi stati di avanzamento, e dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, può proporre azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ovvero agire per l’accertamento della nullità degli adottati. Inoltre, può compiere verifiche nelle strutture che erogano servizi pubblici essenziali e, tra queste, le strutture residenziali e semiresidenziali, i centri di accoglienza residenziali e i centri diurni, nonché gli istituti penitenziari”.
Questo decreto – conclude il Ministro – istituisce una figura non solo di riferimento, operativa e con compiti precisi, ma definisce anche un reale percorso di supporto nel rispetto della Convenzione Onu e del diritto di ogni persona ad una vita dignitosa e pienamente partecipata”.

La missione del Garante

L’art. 1 precisa che il Garante è istituito al fine di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali”.

Per il perseguimento di tali finalità, il Garante viene strutturato come organismo di natura indipendente, ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e omogeneo ad altre Autorità già attive nell’ordinamento costituzionale italiano. Le aree di intervento sono 5:

  • attribuzione di un mandato definito;
  • elevati livelli di autonomia e indipendenza;
  • poteri e prerogative adeguati all’efficace espletamento del mandato;
  • dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie adatta ad assolvere alle funzioni;
  • profilo coerente con il contesto giuridico e sociale nazionale.

E’ un organismo collegiale

L’art. 2 disciplina la composizione del Garante, esso è un organismo collegiale composto da tre di cui uno con funzioni di presidente. La norma fissa anche i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, nella specifica e comprovata professionalità e nella competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e del contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Obiettivi di mandato

  • promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
  • contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
  • raccogliere segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
  • richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
  • svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • visitare, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
  • formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  • agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

I provvedimenti speciali

il Garante ha facoltà di emettere un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni. Un esempio sono le barriere architettoniche. Il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere, vigilando sui relativi stati di avanzamento.

Dinanzi all’inerzia delle pubbliche amministrazioni, constatata l’assenza di fondate motivazioni, il Garante può altresì attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo.

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