Invalidità ed handicap

increase font decrease font print 
Invalidità ed handicap

In questo spazio forniamo alcune indicazioni sintetiche in materia di norme a favore delle persone con disabilità e di particolari disposizioni in materia sanitaria a favore delle persone con SLA. Per gli ulteriori approfondimenri rimandiamo agli specifici settori presenti nel sito HandyLex.org, servizio curato dal Centro per la documentazione legislativa dell'Unione Italana Lotta alla Distrofia muscolare.

La normativa italiana prevede agevolazioni e sostegni di varia natura per le persone riconosciute invalide civili o persone con handicap. Oltre alla normativa nazionale, alcune regioni, con proprie disposizioni prevedono ulteriori supporti per le persone con disabilità. Qualsiasi beneficio è sempre correlato al riconoscimento dell'invalidità o dell'handicap. Il riconoscimento di questi status è affidato esclusivamente alle Commissioni di accertamento che operano presso ogni Azienda Usl (la cosiddetta Commissione Invalidi).

E' quindi molto importante richedere questo accertamento. Per richiederlo è necessario:

1) rivolgersi alla Segreteria della Commissione presente presso la Azienda Usl di residenza e richiedere il modulo per la richiesta di accertamento.
2) a modulo compilato va allegato un certificato del medico curante che descriva la patologia da cui è affetta la persona. E' possibile allegare (in copia) documentazione clinica di cui si è in possesso. Modulo, certificati e documentazione vanno consegnati alla Segreteria della Commissione. Attenzione: si consiglia di richiedere sempre sia la valutazione dell'invalidità che quella dell'handicap (Legge 104/1992). In caso di grave situazione sanitaria che comporti rischio in caso di spostamento, è possibile richiedere la visita a domicilio.
3) la persona con disabilità viene convocata a visita. E' possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
4) dopo la visita la Commissione si esprime emettendo un verbale che, dopo la convalida della Commissione di verifica INPS, viene inviato all'interessato.
5) l'interessato può presentare ricorso contro il verbale rivolgendosi al giudice.

A seconda del verbale, la persona avrà diritto a diverse agevolazioni.

 

Controlli INPS sugli invalidi: che fare?


Molte persone con disabilità (grave, meno grave ma stabilizzata e incontrovertibile) stanno ricevendo una lettera raccomandata dell’INPS che chiede di inviare, entro 15 giorni, la documentazione sanitaria relativa allo “stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione di cui lei è titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso”.
La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza dello stato invalidante.

È un’operazione che rientra nel Piano straordinario di verifica sulle invalidità civili previsto dall’articolo 10 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (la cosiddetta “Manovra correttiva”), in via di conversione in questi giorni: ha disposto l’effettuazione di 100.000 verifiche nel 2010, e altre 500.000 controlli nei due anni successivi, a carico degli invalidi civili, ciechi civili e sordi.
L’INPS ha fissato queste regole , senza aver avuto alcuna indicazione dal Ministero del lavoro, nella Circolare 76 del 22 giugno 2010. Tutti i dettagli sul sito handylex.org al link http://www.handylex.org/gun/controlli_inps_invalidi_che_fare.shtml

Piano straordinario di verifiche sulle invalidità: istruzioni INPS

Il Decreto Legge 78/2010 (Manovra) non è ancora stato convertito in legge, ma già l’INPS si organizza per attuare il nuovo Piano straordinario di verifiche sulle invalidità civili che prevede controlli su 100.000 posizioni nel 2010, e altre 400.000 nei due anni successivi.

Per le verifiche del 2010 INPS ha speditamente fissato le regole nella propria Circolare 76 del 22 giugno 2010. Le indicazioni dell’Istituto, a firma Nori, riservano qualche sorpresa e perplessità vieppiù se messe in relazione con le innumerevoli dichiarazioni di queste settimane a proposito di “falsi invalidi”.

Il campione
Innanzitutto il campione delle persone interessate dalle future verifiche è stato estrapolato dal casellario dell’INPS su dati inseriti fino al primo gennaio 2010.

La verifica – stabilisce l’INPS - non riguarda tutti gli invalidi e ciechi civili, o sordi, ma solo alcuni di essi.

Il campione, infatti, è stato estratto su:

i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti [così nel testo, Ndr];

i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.

Inoltre, il campione è stato estratto solo su chi percepisce assegni o indennità da prima del 1 aprile 2007, cioè dalla data in cui la gestione amministrativa è passata completamente a INPS.

Le verifiche non riguardano, quindi, né i minori, né i gli anziani oltre i 67 anni di età (cioè la fascia più ampia dei percettori di indennità di accompagnamento), né gli invalidi al 100% che ricevono la sola pensione di invalidità.

Sono, inoltre, esclusi dai controlli – e questo non per scelta dell’INPS ma per imposizione di legge – le persone affette da gravi menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (decreto interministeriale 2 agosto 2007), ai quali è già stata riconosciuta quella condizione.

Sono, infine, esclusi dagli accertamenti gli anziani (over 65) invalidi che percepiscono l’assegno o la pensione sociale.

A tutta prima, il campione selezionato non sembra affatto mirato a voler “ripulire” nel complesso l’enfatizzato fenomeno delle “frodi in materia di invalidità civile”.

Il procedimento di verifica
Cambiano radicalmente, rispetto al Piano di verifiche del 2009, le modalità con le quali vengono effettuati i nuovi controlli.

La nuova logica è più rapida ed agevole per l’INPS, ma certamente di minore garanzia per il Cittadino.

L’INPS richiederà alle Aziende Usl l’invio dei fascicoli sanitari relativi alle persone selezionate per la verifica.

Contestualmente invia ai soggetti selezionati per la verifica una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere.

Dubbi di liceità
Questa doppia richiesta solleva qualche perplessità.

Al momento dell’accertamento degli stati invalidanti, il Cittadino – da decenni ormai – ha l’obbligo di presentare la propria documentazione sanitaria alla Azienda Usl di competenza.

Quest’ultima, anche in forza dell’articolo 22 del Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003), ha l’obbligo di conservare rigorosamente i dati personali in particolare se “sensibili” cioè se riguardano la salute. Le Aziende Usl che non applicano quella disposizione commettono un reato (penale, quindi).

Eppure, stando alla Relazione Annuale INPS 2010, nel corso delle verifiche del 2009 soltanto il 9% dei fascicoli richiesti sono stati inviati dalle. È singolare che in nessun caso, anche nel rispetto del Codice sulla privacy, non siano stati predisposti accertamenti giudiziari per rilevare ipotesi di reato, né avviate da parte di INPS specifiche segnalazioni al Garante della Privacy o alla stessa autorità giudiziaria.

Verosimilmente è per questo motivo che l’INPS – visto che dalle ASL riesce a ricevere ben pochi fascicoli – li richiede, in modo perentorio, al Cittadino.

Sembra dimenticare l’INPS un altro principio, sancito dal Legislatore (Legge 291/1990) e, ripetutamente, dalla giurisprudenza: i dati già in possesso della Pubblica amministrazione non possono essere nuovamente richiesti al Cittadino per altri procedimenti.

La definizione dei controlli
Nel caso in cui il Cittadino, entro 15 giorni, non invii la documentazione richeista o questa sia insufficiente (lo decide sempre l’INPS), riceve una convocazione a visita.

Se invece la documentazione viene ritenuta sufficiente per poter effettuare una valutazione sugli atti  (cioè in base alle sole certificazioni, referti, cartelle cliniche), l’INPS si riserva diverse possibilità.

La prima è di confermare la prestazione erogata.

La seconda di applicare quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, cioè di riconoscere che si tratta di una patologia grave stabilizzata o ingravescente ed escludere la persona da ulteriori verifiche.

E infine la terza ipotesi è quella della rettifica dei precedenti verbali di invalidità precedente e, quindi, di revocare la pensione, l’indennità o l’assegno.

L’istituto della rettifica - già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro – è stato esteso anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa) dal secondo comma dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2010 (Manovra).

Consente, appunto di rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione.

L’INPS applica nel senso più estensivo questa nuova possibilità, riservandosi la rettifica anche solo sulla base della documentazione presentata, senza procedere a nessuna visita e valutazione oggettiva della persona.

Chi effettua le valutazioni
Le valutazioni non vengono effettuate dalla “solita” Commissione di verifica, quella cioè integrata con i medici delle Associazioni di categorie e omogenea alla Commissione ASL.

La permanenza del possesso dei requisiti sanitari, in questo caso, viene accertata dalla Commissione Commissione medica è composta da soli due medici individuati dall’INPS competente territorialmente.

Visite domiciliari
L’impossibilità di recarsi a visita ambulatoriale presso il Centro Medico legale INPS per sottoporsi alla verifica sarà giustificata unicamente nel caso di impedimento fisico, perché il soggetto si trova in condizione di intrasportabilità o perchè in regime di ricovero.

Nel primo caso il soggetto dovrà far pervenire la richiesta di visita domiciliare, con certificazione medica adeguatamente motivata. Nel secondo caso si dovrà inviare una certificazione rilasciata dalla relativa Direzione sanitaria, accompagnata da richiesta di visita presso la struttura stessa.

L’INPS ricorda il disposto dell'articolo 10 del recente Decreto legge 78/2010 che rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del Codice Penale) ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni.

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2010

 

Congedi retribuiti: ancora precisazioni sulla convivenza


I congedi straordinari di due anni, disciplinati dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001, sono – assieme ai permessi lavorativi mensili previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 – una agevolazione lavorativa di grande interesse per i familiari di persone con grave disabilità.
La norma istitutiva (Legge 388/2000, articolo 80, comma 2) ammetteva al beneficio solo i genitori di persone con handicap grave e – in casi eccezionali – i fratelli e le sorelle conviventi con il disabile, due successive Sentenze della Corte Costituzionale (n. 158/2007 e n. 19/2009) hanno esteso anche al coniuge e ai figli la facoltà di avvalersi del congedo retribuito di due anni.
In questi due casi la Corte ha posto come condizione la convivenza con il familiare da assistere, prerequisito che già valeva per fratelli e le sorelle. Per i figli che assistono i genitori – va sottolineato – la Corte aggiunge anche un’altra condizione: i congedi possono essere concessi «in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».

Dubbi interpretativi
Sul significato da attribuire al concetto di “convivenza” tuttavia, sono emersi da subito dei dubbi interpretativi e, conseguentemente, applicativi. La Corte Costituzionale, rifacendosi alla norma istitutiva, parla genericamente di “convivenza”, senza entrare nel merito delle più precise definizioni del Codice Civile che distingue nettamente fra residenza e domicilio.
Ma come si dimostra la convivenza? È necessaria la effettiva residenza che risulta dallo “stato di famiglia” o è sufficiente il “domicilio”?

Prime indicazioni
Una prima indicazione l’aveva fornita l’INPS, sentito il Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009.
Il Messaggio stabiliva che - alla luce della necessità di una assistenza continuativa - per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, non potendo “ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’articolo 47 del Codice Civile”.
L’INPS, nemmeno nei moduli di richiesta del congedo, non richiede la presentazione del certificato anagrafico di residenza, ma chiede al lavoratore una dichiarazione di responsabilità in cui si sottoscrive la convivenza intesa come dimora abituale comune alla persona da assistere. Si guarda, cioè, alla sostanza della situazione e non alla formalizzazione “anagrafica”.
Si facevano salve in tal modo le situazioni “ibride”, quali – ad esempio – il caso delle coabitazioni di fatto senza trasferimento ufficiale di residenza, ma al contempo era possibile far pesare, già in fase istruttoria, la evidente assenza di continuità derivante da diversi “domicili”, pur in presenza di formale residenza. In sostanza: il congedo poteva essere negato a chi pur risiedendo formalmente assieme al familiare da assistere, fosse impiegato in un’altra città o magari in un’altra regione.

Difficoltà applicative
Tuttavia in sede applicativa, gli stessi Uffici periferici dell’INPS, in questi mesi, hanno preso in considerazione strettamente la residenza effettiva comune, unica condizione effettivamente verificabile attraverso un controllo incrociato all’anagrafe comunale di riferimento. Ma in questo caso hanno prestato il fianco a prevedibili contestazioni di lavoratori che hanno interpellato il Ministero del Lavoro.
La più evidente contestazione: se il familiare abita allo stesso numero civico, ma non allo stesso interno, secondo questa logica strettamente letterale, veniva escluso dalla concessione dei benefici.

Parere del Ministero del Lavoro
Su questo aspetto è, quindi, intervenuto nuovamente il Ministero del Lavoro con una propria Circolare con cui ritorna, in modo assai impacciato, sulle precedenti generiche indicazioni impartite all’INPS.
Lo fa con la Lettera Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884, che parte da una situazione pur frequente, ma particolare: la concessione dei congedi nel caso il familiare da assistere, abiti nello stesso condominio del lavoratore che richiede il congedo (stesso numero civico) ma in un appartamento diverso (altro interno).

Il Ministero premette: “è di tutta evidenza che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.” E prosegue: “Ancorare, quindi, la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza.”
Una considerazione condivisibile, addirittura più ampia di quella indicata dalla Corte Costituzionale, ma contraddetta nella forma e nella sostanza dalla disposizione successiva: “al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.”

Esclusioni e contraddizioni
Il principio espresso in premessa, è vincolato dalla necessità di contenere gli abusi. Quindi, il Ministero dispone arbitrariamente un limite (che spaccia per concessione): abitare nello stesso stabile allo stesso numero civico, anche se non allo stesso interno.
Sono esclusi, ad esempio: i residenti in condomini contigui, i residenti in abitazioni comuni (es: biville) con numeri civici diversi, i residenti nello stesso stabile che abbia due ingressi diversi oltre, ovviamente, a tutti i casi in cui le due abitazioni si trovino anche a soli 10 metri di distanza.
Se l’indicazione contenesse elementi sufficienti per contenere gli abusi, potrebbe essere comprensibile. Ma il Ministero, fissando ed esplicitando questo limite, legando strettamente la concessione dei congedi alla formalità dei riscontri anagrafici, apre a ben altri abusi.
Infatti, con questa indicazione, avranno diritto alla concessione dei congedi i lavoratori formalmente residenti con i genitori o con i fratelli, ma che di fatto abitano (senza aver trasferito la residenza) anche a 1000 chilometri distanza.
Se, infatti, in precedenza questi non potevano dichiarare – senza commettere un falso – la comune abituale dimora, ora potranno ottenere i congedi sulla base della semplice presentazione (o autocertificazione) della comune residenza riscontrabile al Comune di appartenenza.

Cogenza delle nuove indicazioni
L’indicazione del Ministero del Lavoro è cogente sia per il comparto pubblico che per quello privato.
L’INPS ha, comunque, ripreso le indicazioni del Ministero del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010.


8 aprile 2010

Consulta la Circolare del Ministero del Lavoro - 18 febbraio 2010, Prot. 3884
Consulta il Messaggio INPS- 4 marzo 2010, n. 6512 
 

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

Ricordiamo che anche se una coppia non è sposata, per godere dei diritti e benefici della Legge 104/1992 è sufficiente che il compagno/a sia nominato amministratore di sostegno del malato.

 

Permessi lavorativi: sospese le modifiche alla Legge 104 (di Carlo Giacobini)


Infatti il Disegno di Legge noto come "Collegato Lavoro", che il Senato aveva definitivamente approvato il 3 marzo e che apporta una serie di modifiche riguardanti i permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con grave disabilità, è stato rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica. Fino dunque alla nuova approvazione e alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelle modifiche - delle quali resta da capire la reale portata - non sono vigenti

Come ampiamente riportato dagli organi di informazione, il presidente della Repubblica, avvalendosi delle prerogative concesse dall’articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il Disegno di Legge noto come "Collegato Lavoro", che il Senato aveva definitivamente approvato il 3 marzo scorso e che gli era stato sottoposto, come di rito, per la promulgazione. Il testo reca: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Come già illustrato su questo sito [se ne legga cliccando qui, N.d.R.], l’articolo 24 di quella norma - non ancora vigente - prevede una modificazione sostanziale dell’articolo 33 della Legge 104/92 (la Legge Quadro sull’Handicap), in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con grave disabilità. Tali modifiche riducono formalmente la platea dei beneficiari dei permessi (permessi solo ai parenti e affini fini al secondo grado, salvo ampie eccezioni), ma la disposizione contiene anche alcuni elementi su cui vi sono delle riserve tecniche e operative di non poco conto, dubbi tecnici non certo trascurabili, come l'abrogazione dell'obbligo di assistenza continuativa ed esclusiva verso gli stessi familiari con handicap grave. Questa confusa esposizione della nuova norma renderebbe tra l'altro del tutto inefficace l’intento limitativo sottolineato più volte dagli estensori del testo e in particolare dal ministro Brunetta.

Va precisato che fra i motivi che hanno spinto il Capo dello Stato a rinviare alle Camere il testo che gli era stato sottoposto, non vi sono riferimenti a questa modifica alla disciplina dei permessi, ma considerazioni ben circostanziate relative ad altri delicatissimi aspetti di diritto del lavoro.
Il testo verrà ora nuovamente esaminato dalle Camere, ma gli spazi di rettifica dell’articolo 24 sono assai ristretti. Nell'Audizione alla Camera della seduta di ieri [31 marzo, N.d.R.], il ministro Sacconi, ha anticipato che è nelle intenzioni del Governo limitare la nuova discussione ai soli articoli su cui il Capo dello Stato ha sollevato dubbi. La situazione è comunque molto fluida e questo intento potrebbe anche essere condizionato da altre necessità.
Nel frattempo, comunque, fino alla nuova approvazione e alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Disegno di Legge non è vigente e le nuove indicazioni relative ai permessi lavorativi non sono applicabili.

Ultimo aggiornamento (giovedì 01 aprile 2010 11:55)

 

Permessi lavorativi: modificato l'articolo 33 della Legge 104/1992


Nella seduta del 3 marzo scorso è stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha l'impressione che con questa modificazione (nessun requisito di continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè - come auspicato da parte del Governo - dimunire.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro
Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

Controlli
All’articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro e l’INPS possono richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi, anche se questo controllo di merito diventerebbe piuttosto insostenibile avendo abrogato i requisiti di "continuità ed esclusività" dell'assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.

Monitoraggio, privacy e semplificazione
La nuova norma fissa l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L’articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici atti volti alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

Associazioni storiche
Piuttosto singolare è l’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC. Questi elenchi devono contenere soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al 1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle Associazioni cosiddette “storiche”, anche in assenza di autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a ribadire una normativa datata e messa in discussione da alcune parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.

LEGGI QUI IL TESTO MODIFICATO http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_modifica_legge_104.shtml



Individuate le patologie per le quali sono escluse le visite di controllo «sulla permanenza dello stato invalidante

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007 il Decreto Ministeriale che individua queste dodici condizioni patologiche

Il Ministro della Salute Livia Turco ha affermato nei giorni scorsi che ricorderà il 27 settembre 2007 come «una data importante», quella cioè in cui la «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il decreto attuativo dell'articolo 6 della Legge 80/2006 (Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante). Quest'ultimo, infatti, equivale certamente «a un importante passo in avanti verso il superamento del modello medico della disabilità in Italia».

Il provvedimento individua dodici voci – che verranno riviste con cadenza annuale - relative a condizioni patologiche per le quali non sarà più necessario ripetere le visite di controllo per l’accertamento dell’invalidità.

«Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo».

Questo l’elenco delle patologie:

  1. Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia
  2. Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica
  3. Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile
  4. Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide
  5. Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8
  6. Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica
  7. Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati
  8. Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)
  9. atrofia muscolare progressiva;
  10. atassie;
    afasie;
    lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio;
    stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento
  11. Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o piu' menomazioni contemplate nel presente elenco
  12. Patologie mentali dell'eta' evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione
  13. Deficit totale della visione
  14. Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia

 

*IL SERVIZIO NAZIONALE PIT SALUTE*


Il PiT Salute nazionale riceve le segnalazioni dei cittadini da tutto il territorio italiano. E' stato attivato nel 1996 per:

    * fornire gratuitamente informazioni, assistenza e consulenza ai cittadini in ambito sanitario;
    * utilizzare la forza delle segnalazioni per promuovere azioni politiche di tutela su questioni problematiche e criticità del panorama sanitario.


PERCHÉ PROGETTO INTEGRATO DI TUTELA

Il PiT Salute, oltre alla competenza dei consulenti che rispondono alle richieste dei cittadini, si avvale della consulenza di professionisti del settore medico e legale. Attraverso un lavoro multidisciplinare, garantisce gli strumenti di tutela necessari a far valere i diritti violati.


COME CONTATTARCI

I cittadini possono accedere al PiT della sede nazionale:

    * via web, compilando il form appositamente realizzato
    * via mail, scrivendo a pit.salute@cittadinanzattiva.it. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
    * telefonicamente, dalle ore 9 alle ore 13:30, allo 06/36718444
    * via fax allo 06/36718333
    * per posta, in via Flaminia 53, 00196 Roma

Il PiT Salute nazionale si trova a Roma, presso la sede nazionale di  Cittadinanzattiva, via Flaminia, 53. L'ufficio non è aperto al pubblico. E' possibile accedervi tramite telefono, e-mail e fax.

LA TUTELA DEI CITTADINI SUL TERRITORIO: LE SEDI PIT E TDM
E' possibile ottenere informazioni, orientamento, consulenza ed assistenza, anche nella propria città e Regione, semplicemente rivolgendosi alle *sedi del Tribunale per i diritti del malato o ai servizi PiT regionali e locali* presenti su tutto il territorio nazionale.


I PRINCIPALI AMBITI DI CONSULENZA ED INTERVENTO DEI PIT E DELLE SEDI TDM

I servizi PiT e le sedi del Tribunale per i diritti del malato
rispondono ai cittadini che hanno necessità di ricevere informazione e
consulenza sui temi inerenti l'assistenza sanitaria.

Ecco le principali aree di intervento:

    * assistenza ospedaliera
    *assistenza territoriale di base (medici di medicina generale, pediatri, guardia medica, assistenza domiciliare, assistenza protesica ed integrativa, servizi di dialisi, salute mentale,ecc..)
    * liste d'attesa
    * invalidità civile ed handicap
    * cure all'estero
    * cure sanitarie per chi è residente all'estero
    * farmaci
    * ticket visite ed esami;
    * condizioni igieniche e di sicurezza di ASL ed ospedali
    * presunto errore medico
    * malattie rare
    * sangue infetto
    * e altro....

 

 

Nuove procedure per le minorazioni civili: precisazioni dell'INPS

Come noto dal primo gennaio 2010 le procedure che vanno dalla presentazione della domanda di accertamento sanitario delle minorazioni civili (cecità, sordità invalidità civili), dell’handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/199) alla eventuale concessione delle provvidenze economiche, sono informatizzate e gestite telematicamente nella rete dell’INPS.
È all’INPS che vanno inoltrate le domande di accertamento, dopo aver richiesto il certificato introduttivo al medico prescrittore, ed è allo stesso Istituto che si presenta poi la documentazione per l’eventuale erogazione di pensioni, indennità o assegni concessi al titolo della minorazione civile riconosciuta.

I soggetti autorizzati

Richiedendo un PIN (numero identificativo unico), il Cittadino può seguire, tramite computer connesso a internet, la sua pratica ed integrarla con al documentazione richiesta. Ma può anche farsi assistere nella gestione di queste procedure da soggetti terzi, qualora ne abbia necessità e li reputi affidabili.
[Su questi aspetti si veda la nostra precedente nota: "Minorazioni civili e handicap: le nuove procedure", NdR]

Nella Circolare 131 del 28 dicembre 2009, l’INPS aveva indicato con chiarezza quali fossero i soggetti autorizzati a relazionarsi con il nuovo sistema informatico, dopo aver richiesto un proprio PIN che gli consente di gestire le pratiche dei propri assistiti.
I soggetti autorizzati sono due: i patronati di assistenza e le associazioni delle persone con disabilità. La Circolare 131/2009, precisava che tali associazioni sono: l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas); l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (Ens); l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic).
Si tratta di quelle associazioni “storiche” che sono presenti anche nelle Commissioni di accertamento degli stati invalidanti (presso le Aziende Usl) e nelle Commissioni di verifica (presso l’INPS).

Chiarimenti

Nel prevedibile disorientamento seguìto all’avvio della nuova prassi, molte associazioni, che non rientrano nel novero delle “storiche”, hanno richiesto comunque all’INPS l’autorizzazione a relazionarsi con il sistema e il relativo rilascio del PIN, ricevendo dinieghi che sono rimasti informali fino all’emanazione del Messaggio INPS 2816 del 29 gennaio 2010.
Il Messaggio riserva qualche sorpresa. Non stupisce che l’INPS ribadisca che le uniche Associazioni autorizzate siano le quattro “storiche”, confermando quanto aveva già affermato nella Circolare 131/2009. Le altre associazioni, per quanto consolidate nel tempo e sul territorio nazionale, sono escluse.
Ma l’INPS va oltre, introducendo un nuovo distinguo che inciderà non poco sulle potenziali attività di assistenza delle associazioni “storiche”.
Il nuovo Messaggio infatti afferma che gli unici a poter seguire tutto il procedimento e cioè sia la parte relativa all’accertamento sanitario che la parte relativa alla concessione e all’erogazione delle provvidenze economiche sono i patronati di assistenza.
Le associazioni “storiche”, al contrario saranno autorizzate solo a seguire la fase dell’accertamento sanitario, ma non potranno relazionarsi con il sistema nella eventuale fase successiva di concessione ed erogazione di provvidenza economiche.
Questa limitazione rischia di danneggiare non poco queste Associazioni: è verosimile, infatti, che il Cittadino preferisca farsi assistere da quei soggetti che possono seguire interamente il suo iter.

Cosa sono i patronati

Per completezza di informazione merita ricordare cosa siano i patronati di assistenza. Il loro funzionamento, attività, requisiti e prerogative sono disciplinati dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
La domanda di costituzione e riconoscimento viene presentata al Ministro del lavoro che ne autorizza l’avvio dopo le opportune verifiche.
Le funzioni sono indicate nell’articolo 7 della Legge 152. “Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero.”
E l’articolo 12 (Accesso alle banche dati) consente ai patronati per lo svolgimento delle proprie attività, nell’ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni
Queste indicazioni fanno ben comprendere quali e quante siano le attività oggi assicurate , in modo estremamente ramificato nel territorio nazionale, dai patronati (assistenza previdenziale, per l’accesso a prestazioni assistenziali, assistenza fiscale solo per citarne alcune, oltre ovviamente al supporto all’azione legale).
Queste attività sono svolte, anche grazie a questa disciplina, praticamente in regime di esclusiva.
Per questo motivo, all’indomani dell’emanazione della Circolare 131/2009 dell’INPS che ammetteva alle nuove procedure Associazioni che - patronati non sono - vi sono state insistite proteste da parte degli stessi patronati, proteste che hanno colpito nel segno.

 

Invalidità Civile: importi, limiti reddituali per il 2010 e nuove modalità di presentazione delle domande


La Circolare INPS numero 131 del 28/12/2009 apporta importanti modifiche al processo d'invalidità civile.

In particolare a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica.

Per informazioni: clicca qui o contatta il contact centre INPS al tel. 803164

 

 

Per verificare importi e limiti reddituali per l'anno 2010 relativi a provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (Circolare INPS del 29 dicembre 2009, n. 132 - Allegato n. 1) clicca qui.

 

 

PREVIDENZA - Nuova disciplina per le domande di riconoscimento dell'invalidità civile per il 2010 

Pensioni, cambiano le regole per quelle di invalidità. E nuovi controlli nel 2010
 
Nuove regole per le pensioni di invalidità in vigore dal 1° gennaio con più poteri per l'Inps sul via libera alle nuove indennità: domande direttamente all'Istituto e solo per via telematica, un medico Inps entra nella Commissione medica. Calano i tempi: per avere la pensione il limite massimo sarà di 4 mesi. Nel nuovo anno anche 100mila controlli aggiuntivi

ROMA - Stretta sulle pensioni di invalidità in arrivo nel 2010. Scattano dal 1° gennaio infatti le nuove regole previste dall'articolo 20 della legge 102 del 3 agosto 2009, il cosiddetto "decreto anticrisi". L'Inps avrà un maggiore potere decisionale sul via libera alle nuove indennità: da un lato istruirà la pratica in luogo delle Asl, dall'altro integrerà con un proprio medico le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali che dovranno accertare lo stato di disabilità. Con il nuovo procedimento, inoltre, si otterrà una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni, che passeranno - secondo l'Inps - dagli attuali 345 giorni mediamente previsti a 120. Uno sguardo alle nuove regole.

Domande per via telematica: all'Inps e in tempo reale. La presentazione delle domande dovrà essere fatta direttamente all'Inps, che le trasmetterà in tempo reale e in via telematica alle Aziende Sanitarie Locali, con il conseguente coinvolgimento della struttura amministrativa fin dai primi passi del procedimento (e con la creazione di un fascicolo elettronico per ciascun invalido civile). "Le domande saranno fatte all'Inps solo per via telematica e l'Inps sarà nelle commissioni mediche - spiega il presidente dell'Istituto Antonio Mastrapasqua - questo sarà garanzia di trasparenza, di legittimità degli atti e soprattutto di uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale». Non sarà più possibile quindi avere commissioni più disponibili a erogare la pensione al Sud rispetto che al Nord. «Oggi le Asl producono 500.000 accertamenti per nuovi invalidi ogni anno e noi paghiamo - sottolinea Mastrapasqua - c'è bisogno di accertamenti uniformi sul territorio». Con la riforma dal primo gennaio le domande per le nuove pensioni di invalidità potranno essere presentate solo telematicamente (o direttamente o attraverso i patronati) e l'Istituto le trasmetterà in tempo reale alla Asl di competenza assegnando automaticamente la data della visita per l'accertamento della invalidità.


Il giudizio della Commissione: c'è anche un medico Inps. La Commissione medica viene integrata con un medico dell'Inps quale componente effettivo, da cui deriverà la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale. Se il giudizio della Commissione medico legale (integrata dal medico Inps) sarà unanime sulla necessità di rilasciare l'assegno di invalidità sarà soppresso il passaggio di verifica, se il giudizio è positivo a maggioranza ci vorrà la validazione del centro medico legale. Per le tabelle sulle percentuali di invalidità è stata nominata una Commissione con il compito di aggiornarle. Con il nuovo sistema è previsto un calo dei tempi di attesa per la pensione da 345 a 120 giorni.

Sistematizzazione, uniformità e aggiornamento. Le nuove regole prevedono la sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'Inps delle funzioni concessorie delle prestazioni di invalidità civile, previo accordo con le Regioni. Per effetto della presenza dell'Inps in ogni fase del procedimento, verrà garantita secondo l'istituto l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Previsto anche l'aggiornamento, dopo quasi venti anni, delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile. La nuova procedura interviene anche sul contenzioso in materia di invalidità civile, che oggi, con circa 400 mila cause pendenti, rappresenta circa la metà di quello che vede coinvolto l'Istituto, allo scopo di ottenerne una consistente riduzione.

Controlli su vecchie indennità. Se le regole cambiano completamente per l'assegnazione delle nuove pensioni di invalidità resta forte l'impegno dell'Inps sui controlli sulle vecchie indennità. Se per il 2009 le verifiche sono state oltre 200.000 (con oltre 15.000 non confermati pari all'11%) per il 2010 sono previsti 100.000 nuovi controlli. A fronte di un 11% medio sul territorio nazionale, le maggiori percentuali di revoca delle pensioni di invalidità per i controlli del 2009 si sono registrate fra i pensionati della Campania (quasi il 19%) e della Calabria (14,3%) mentre la Lombardia ha avuto il 6,7% di non confermati, poco sopra il Lazio (6,2%). Nel complesso gli invalidi civili nel 2009 erano 2.627.000 per una spesa di 16 miliardi mentre nel 2010, secondo il bilancio di previsione, saranno 2.741.000 con una spesa di 16.675 milioni di euro.

Nuovi controlli nel 2010. A partire dal 2010 saranno effettuate centomila verifiche aggiuntive sulle invalidità civili. Le verifiche previste dalla legge Finanziaria si intendono "in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali". L'attività di verifica sulle invalidità dovrebbe consentire allo Stato di recuperare 50 milioni di euro. Il documento del governo indica, infatti, questa partita tra gli oneri necessari per coprire il pacchetto welfare.

(28 dicembre 2009)

 

PREVIDENZA - Nuova disciplina per le domande di riconoscimento dell'invalidità civile per il 2010

 La nuova disciplina dettata dall'art. 20 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), in materia di attribuzione delle citate provvidenze, introduce delle importanti innovazioni sia sul piano procedurale che su quello giudiziario

FONTE: SUPERABILE

 

 

 

Invalidità civile: ricorsi e domande di accertamento


La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni – “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.”
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni ’80 dal Ministero dell’Interno con proprie circolari, ora si applica (dal 4 luglio 2009), per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).

Risvolti applicativi
Ciò significa che l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Per la precisione, rispetto ai ricorsi davanti al giudice, la norma si riferisce a “sentenza passata in giudicato”. Cosa significa? La risposta è nell’articolo 324 del Codice di Procedura Civile che recita: “Si intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta né al regolamento di competenza (cpc 42, 43), nè ad appello (c.p.c. 339), nè a ricorso per cassazione (cpc 360), né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (cc 2909, 2953; disp. att. cpc 124).”
In sostanza non solo la sentenza deve essere depositata, ma non devono esserci ricorsi in appello o in cassazione, e devono essere trascorsi i termini per la loro presentazione.
Il primo risvolto riguarda i casi di aggravamento dello stato di salute o di insorgenza di nuove patologie, in fase successiva alla presentazione del ricorso giurisdizionale. Con la nuova norma non si potrà presentare domanda di aggravamento fintanto la sentenza non sia passata in giudicato.
Tuttavia, indirettamente e forse inconsapevolmente, il Legislatore equiparando il “trattamento” delle minorazioni civili a quello delle invalidità pensionabili (art. 11 Legge 222/1984), ha reso applicativo anche per le prime, l’articolo 149 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile (il Regio Decreto 18 dicembre 1941 n. 1368). Questo prevede espressamente che il giudice debba valutare le nuove infermità e gli aggravamenti delle malattie già esistenti, insorti nel corso del giudizio. Obbligo a carico del Cittadino ricorrente, la presentazione della documentazione e delle certificazioni attestanti l’aggravamento.
Va rammentato che l’articolo 11 della Legge 222/1994 è stato oggetto di una vasta produzione giurisprudenziale, tante sono le controversie e i margini interpretativi, il che prelude ad un ulteriore contenzioso anche sugli aspetti formali e procedurali.

Visti anche i noti tempi della giustizia civile, l’intera disposizione ha un carattere fortemente dissuasivo rispetto al ricorso che attualmente, lo ricordiamo, è ammesso solo davanti al giudice e non per via amministrativa o di riesame.

Lacune e paradossi
Ma vi sono anche altri risvolti su cui la norma difetta di ragionevolezza e motivazione. Spieghiamoli con un esempio: una persona viene riconosciuta invalida al 100% con revisione dopo due anni. Le viene erogata solo la pensione ma non l’indennità di accompagnamento: presenta ricorso al giudice. Trascorrono due anni senza che il giudice si pronunci. La persona non può presentare una nuova domanda per la valutazione della rivedibilità richiesta a suo tempo dalla stessa Commissione.
Si rileva poi una “dimenticanza” nell’intervento legislativo: la restrizione non riguarda l’accertamento dell’handicap (art. 3 Legge 104/1992), il che significa che per questo tipo di accertamento può essere ammessa, oltre al ricorso giurisdizionale, anche la domanda di accertamento dell’aggravamento senza attendere l’esito del processo.
Questa dimenticanza apre un secondo bizzarro paradosso che sarà competenza delle ASL dirimere: nel corso della valutazione dell’handicap la Commissione potrebbe rilevare un aggravamento anche della percentuale di invalidità precedentemente accertata. Se vi è un ricorso giurisdizionale in corso può la commissione pronunciarsi anche sull’invalidità?
Situazione simile in sede di accertamento della disabilità (Legge 68/1999) in funzione del collocamento lavorativo: la Commissione può ridefinire il grado di invalidità civile se è in atto un ricorso davanti al giudice proprio sulla percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta?

L’INPS
L’INPS, con Circolare 97 del 6 agosto 2009, sì è prontamente pronunciata sulla novità, forte anche delle più recenti disposizioni che attribuiscono all’Istituto l’onere di raccogliere, dal 1 gennaio 2010, tutte le domande di accertamento di invalidità, handicap e disabilità, al posto delle Aziende Usl (articolo 20 comma 3 della Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 78/2009).
L’INPS, oltre a riportare le indicazioni della Legge 69/2009, propone alle Regioni uno specifico modello di autocertificazione che gli interessati dovrebbero compilare, congiuntamente alla domanda di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e che le ASL – fino al subentro dell’INPS – dovrebbero acquisire unitamente alla documentazione già richiesta.

Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2009

Consulta

Legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 56)
Circolare INPS, 6 agosto 2009, n. 97

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

 

Decreto anticrisi: abrogate le decurtazioni sui permessi lavorativi (Legge 104/1992)


Il Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, il cosiddetto decreto anticrisi, contiene una novità positiva per i dipendenti pubblici i quali, dallo scorso anno, vedevano la loro retribuzione ridotta in occasione delle assenze per malattia o per permessi per assistenza a familiari con disabilità (Legge 104/1992).

Premessa
Queste restrizioni erano contenute nella Legge 6 agosto 2008 , n. 133 di conversione del Decreto-legge 112/2008, che, all’articolo 71 disciplinava appunto le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, potenziando i controlli e introducendo elementi di disincentivo economico.
Su quest’ultimo aspetto è necessario premettere che nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Obiettivo dell’articolo 71 della Legge 133/2008: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
La disposizione riguardava, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2


 

PRIMO PIANO

MARATONA DELLA SOLIDARIETA'



 





DISPONIBILE LA NUOVA
COLLANA "VIVERE CON LA SLA"

CLICCA QUI X I DETTAGLI
  
NEWS
EVENTI
NEWSLETTER
    archivio
BANCA DATI SERVIZI
Ricerca